Il più noto dei compensi che un artista matura nel corso della sua carriera è il diritto d’autore.
Un artista che intenda lavorare professionalmente allo sviluppo della sua carriera non può fare a meno di iscriversi a una o più società di collecting che tutelino, gestiscano e monetizzino la sua creatività.
LA RIPARTIZIONE DEI DIRITTI
I diritti editoriali di una canzone vengono suddivisi in ventiquattresimi e in genere vedono una ripartizione tra autori (coloro che hanno scritto il testo della canzone), compositori (autori della parte melodico/musicale) ed editori.
La suddivisione di quote più utilizzata prevede che 12/24 vengano suddivisi tra autori e compositori e che all’editore (o a più editori) vadano i restanti 12/24.
La durata del copyright (cioè il diritto di un autore, compositore o editore di riscuotere compensi per i diritti maturati su un brano) è tutelata in Italia fino a settant’anni dopo la morte dell’ultimo autore o compositore coinvolto nell’ideazione del brano.
LE SOCIETÀ DI COLLECTING
Sebbene l’apertura del mercato libero voluto dalla direttiva Barnier del 2014 abbia reso possibile l’affermarsi di realtà alternative come Soundreef (startup fondata da Davide D’Atri e Francesco Danieli) e LEA (Liberi Editori Autori), la regina indiscussa della gestione del diritto d’autore in Italia resta la SIAE che, probabilmente stimolata anche dalla nascita delle startup competitor, negli ultimi anni ha avviato un profondo rinnovamento sia delle infrastrutture (digitalizzando tutti i principali processi e facilitando l’accesso ai suoi iscritti) che della comunicazione.
Questa nuova veste, sommata alla sua solidità, alla sua capillarità sul territorio e alla sua storicità, dal mio punto di vista fanno ancora della SIAE la scelta preferibile per un artista che, con una visione in prospettiva, voglia tutelare e monetizzare i suoi diritti di autore o compositore sul lungo termine.
I DIRITTI SECONDARI
Gli artisti spesso non sanno che, oltre ai diritti d’autore (e da non confondere con questi), hanno diritto a riscuotere anche un’altra importante fetta di introiti derivanti dall’utilizzazione dei propri brani. Stiamo parlando dei diritti connessi e dei diritti di copia privata che, assieme, vengono definiti diritti secondari per distinguerli dai diritti primari, che sono appunto i diritti d’autore.
I DIRITTI CONNESSI
Quando un’opera musicale viene registrata, su di essa insistono non solo i diritti più propriamente appartenenti agli autori (cioè a coloro che hanno creato e composto l’opera), ma anche quelli che spettano a chi ha lavorato e pagato per produrla e registrarla. La registrazione, infatti, è il risultato del lavoro di diversi soggetti: i musicisti che eseguono la composizione musicale e il produttore che organizza e paga i musicisti e la registrazione. Anche queste persone hanno lavorato e investito e quindi vantano dei diritti simili a quelli dell’autore. Ogni volta che un brano di musica registrata viene diffuso in locali pubblici, radio, tv, sul web o in qualsiasi altro luogo in cui la musica è utilizzata per l’intrattenimento di più persone, quel brano matura dunque dei compensi che spettano a chi lo ha prodotto, interpretato e suonato.
Questi compensi vengono definiti appunto diritti connessi e sono tutelati da alcune società di gestione collettiva cui aderiscono i produttori discografici e gli artisti. In Italia, la più rappresentativa è SCF (con oltre quattrocento produttori iscritti) che può essere paragonata a una sorta di SIAE dei diritti connessi. Per gestire la raccolta dei diritti connessi presso attività commerciali, pubblici esercizi, alberghi, locali ed eventi, SCF ha conferito il mandato proprio alla SIAE.
I DIRITTI DI COPIA PRIVATA
Esiste un ulteriore diritto che viene pagato ai produttori e agli artisti, quello della copia privata. Questo diritto viene corrisposto dalle aziende produttrici di smartphone, tablet, pendrive, cd, hd ecc. a fronte della possibilità che un privato cittadino possa effettuare copie di musica registrata su uno di tali supporti fisici.
COME RISCUOTERE I DIRITTI SECONDARI
Per non perdere questi proventi, che spesso non vengono incassati semplicemente perché gli artisti non sanno di averne diritto, i musicisti dovrebbero dunque iscriversi a una tra SIAE, Soundreef o LEA, ma anche a una delle società di collecting per la gestione dei diritti secondari.
Oltre a SCF, per la raccolta dei diritti connessi e dei diritti di copia privata in Italia sono attive anche realtà come AFI, Evolution e AudioCoop (tutte e tre collegate ad associazioni di settore) ma anche It’s Right e GetSound.
Per la raccolta dei diritti connessi dovuti specificatamente agli artisti interpreti ed esecutori spicca l’attività messa in campo negli ultimi anni da Nuovo Imaie, a cui fa da competitor ItsRight per la parte musicale e Artisti 7607 per la parte cinematografica. Tutti questi enti hanno in essere accordi proprio con SCF, che incassa i diritti secondari a nome e per conto di tutti e ripartisce poi quanto dovuto a ognuno secondo le quote di rappresentanza.
LE LICENZE CREATIVE COMMONS
Nel discorso sui diritti editoriali e gli altri diritti spettanti ad autori, interpreti e produttori di un’opera musicale, meritano di essere citate le cosiddette licenze Creative Commons (cc), che permettono ai creatori di scegliere e comunicare quali diritti riservarsi e quali diritti rendere disponibili gratuitamente a possibili fruitori o destinatari.
Si tratta di licenze di diritto d’autore che si basano sul principio secondo cui “alcuni diritti sono riservati” e che danno la possibilità al titolare dei diritti d’autore di segnalare in maniera chiara che la riproduzione, la diffusione e la circolazione della sua opera è esplicitamente permessa.
Il pay off di Creative Commons è appunto “libera scelta in libera licenza”.
Attualmente il sito ufficiale di Creative Commons Italia è gestito dal Politecnico di Torino.
Questo articolo è estratto da La Musica Attuale – come costruire la tua carriera musicale nell’era del digitale, di Massimo Bonelli.